La legge prescrive per i minorenni alcune indicazioni:
Per il rilascio è indispensabile la presenza del minore
- Carta valida per l’espatrio: presenza del minore e di entrambi i genitori muniti di documento (o di un genitore e dichiarazione di assenso all’espatrio con allegata fotocopia del documento dell’altro genitore);
– In caso di genitori separati o divorziati, in assenza di uno dei genitori: autorizzazione del Giudice Tutelare, da richiedere presso il Tribunale. Occorre, formulare domanda su modello prestampato a disposizione presso gli uffici del Tribunale;
– In caso di decesso di un genitore: assenso del genitore vivente;
– In caso di residenza all’estero di un genitore: atto di assenso del Giudice Tutelare.
- Carta non valida per l’espatrio: presenza del minore e di un genitore munito di documento valido.
La firma e le impronte vengono acquisite solo ai maggiori di 12 anni.
Per l’espatrio dei minori di 14 anni l’uso della carta è subordinata alla condizione che viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Qualora il minore di anni 14 debba recarsi all’estero senza uno dei genitori o di chi ne fa la veci, quest’ultimi debbono dare l’assenso o l’autorizzazione convalidata dalla Questura, indicando il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati.
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Pagina aggiornata il 04/10/2024