Sezioni e Stradario

Sezioni elettorali e Stradario

L’Ufficiale elettorale provvede alla ripartizione del territorio del comune in sezioni elettorali, ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione, assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli 34 – 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, a cui rinvia l’articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Di regola il numero degli iscritti per ogni sezione elettorale non deve superare i 1.200 e non deve essere inferiore a 500, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.

 

Sezioni Elettorali

1 – 2: Scuola Elementare “Tommaso Tittoni” – piazza Dante 5
3 – 4: Scuola Elementare “Tommaso Tittoni” – via Giuseppe Garibaldi 2
5 – 6 – 7 – 8: Scuola Materna Statale – via Armellini 4
9 – 10 – 11 – 14: Scuola Media “San Giovanni Bosco” – via Carlo Marchi 6
12 – 13 – 17 – 18: Istituto Professionale – via dei Lecci 52
15: Scuola Elementare – piazza San Lorenzo 7 (Frazione Pisciarelli)
16: Edificio Scolastico – via Raffaele Giacomelli 1 (Frazione Vigna di Valle)


Per i risultati delle passate elezioni o referendum a Bracciano si possono consultare le pagine dedicate raggiungibili dai collegamenti sul menu di destra.

Identificazione degli elettori
L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L’identificazione può avvenire:
1) mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull’osservanza di tale prescrizione. L’elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.
Per l’identificazione degli elettori sono validi anche:

–le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;

–le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

–le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;

3 )in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da
pubblica amministrazione.

L’attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l’apposizione della firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale
Il presidente:

–avverte l’elettore che effettua l’identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 95 del T.U. n. 570/1960;

–fa anche prendere nota, accanto alla firma dell’elettore che effettua l’identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest’ultimo;

–in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull’accertamento dell’identità dell’elettore privo di documento, anche interrogandolo


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Pagina aggiornata il 28/06/2024

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